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Luiss Guido Carli

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Titolo di studio straniero

I candidati che abbiano conseguito la laurea triennale - Bachelor Degree - presso un’Università ad ordinamento estero ai fini della loro partecipazione alla prova dovranno allegare:

  • il certificato attestante gli esami sostenuti e, per ogni insegnamento, i programmi dettagliati tradotti in lingua italiana e legalizzati a cura della Rappresentanza diplomatica italiana in loco,
  • solo se conseguito presso un Istituto Superiore ad ordinamento straniero, il certificato relativo al titolo di studio secondario. Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla normativa del MiUR, l’accesso alle Università italiane è consentito solo se quest’ultimo
    • è stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo straniero,
    • è valido per l’iscrizione all’università nel Paese che l’ha rilasciato,
    • è stato rilasciato dopo un periodo minimo di scolarità di quindici anni complessivi (tra scuola primaria, secondaria e laurea di primo livello).

I titoli di studio conseguiti presso Istituti ad ordinamento scolastico straniero operanti in Italia sono ritenuti validi se riconosciuti e approvati con Decreto Ministeriale che ne determina i piani di studio.

  • il certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica solo se richiesta per accedere alle Università locali,
  • la dichiarazione di valore relativa ai titoli di studio (secondario e universitario) e nei casi previsti attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri Enic-Naric.

Detti documenti dovranno essere consegnati direttamente dal candidato in Segreteria Studenti, con possibilità di anticipare l’invio al nostro indirizzo mail: ammissione@luiss.it.

In particolare per gli studenti non comunitari saranno le Rappresentanze diplomatiche italiane in loco a produrre entro i termini previsti dal concorso la documentazione legalizzata, tradotta in italiano e corredata dalla dichiarazione di valore relativa ai titoli di studio e dalle certificazioni riguardanti l’identità personale dello studente (foto autenticata).

Si ricorda che - secondo quanto previsto dalla normativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - i titoli conseguiti all’estero consentono l’accesso ai corsi di laurea di secondo livello nelle Università italiane solo se:

  • sono stati rilasciati da scuole/Università ufficiali del sistema educativo straniero,
  • sono validi per l’iscrizione ad una laurea di secondo livello (Master Degree) nel Paese che li ha rilasciati,
  • sono stati rilasciati dopo un periodo minimo di scolarità di quindici anni complessivi (tra scuola primaria, secondaria e laurea di primo livello).

In riferimento ai titoli di istruzione secondaria superiore si precisa inoltre che:

  • i titoli britannici GCE (General Certificate of Education) consentono l’immatricolazione solo se certificano almeno sei promozioni in materie diverse di cui almeno tre in “A level” (Advanced level),
  • il titolo di US High School, per essere considerato valido, deve essere integrato attraverso una di queste modalità
    • due anni di college/università (con ammissione al terzo anno),
    • un anno completo di college (con conseguita idoneità per il passaggio al secondo anno) e il superamento di almeno quattro APs (Advanced Placements statunitensi),
    • il sostenimento di almeno tre APs (Advanced Placements statunitensi) con punteggio da 3 a 5, in materie diverse attinenti al corso di studio universitario richiesto e nei casi previsti dalla normativa uno obbligatoriamente in italiano,
    • il conseguimento della maturità italiana,
    • il rilascio in Italia dell’equipollenza.

Per qualsiasi informazione riguardante il proprio titolo di studio si consiglia di consultare le “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari” e di rivolgersi alle Autorità consolari italiane con sede nel Paese al cui ordinamento scolastico appartiene il titolo conseguito.