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Luiss Guido Carli

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Netiquette

Regole d'uso dei servizi informatici (Netiquette)

Acceptable Use Policy della rete GARR

Versione approvata dal CDA GARR del 6 novembre 2017

  • La Rete Italiana dell'Università e della Ricerca, denominata comunemente "Rete GARR", si fonda su progetti di collaborazione di ricerca ed accademica tra le Università, le Scuole e gli Enti di Ricerca pubblici italiani. Di conseguenza il servizio di Rete GARR e gli altri servizi ad esso correlati, sono destinati principalmente alla comunità che afferisce al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Esiste tuttavia la possibilità di estensione del servizio stesso anche ad altre realtà, quali quelle afferenti ad altri Ministeri che abbiano una Convenzione specifica con il Consortium GARR, oppure realtà che svolgono attività di ricerca in Italia, specialmente, ma non esclusivamente, in caso di organismi "no-profit" impegnati in collaborazioni con la comunità afferente al MIUR. L'utilizzo della Rete e dei suoi servizi è comunque soggetto al rispetto delle Acceptable Use Policy (AUP) da parte di tutti gli utenti GARR.
  • Il "Servizio di Rete GARR", definito brevemente in seguito come "Rete GARR", è costituito dall'insieme dei servizi di collegamento telematico, dei servizi di gestione della rete, dei servizi applicativi, di storage, di calcolo e di tutti quegli strumenti di interoperabilità (operati direttamente o per conto del Consortium GARR) che permettono ai soggetti autorizzati ad accedere alla Rete di comunicare tra di loro (Rete GARR nazionale). 
    Costituiscono parte integrante della Rete GARR anche i collegamenti e servizi telematici che permettono la interconnessione tra la Rete GARR nazionale e le altre reti.
  • Sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti attività:
    • fornire a soggetti non autorizzati all'accesso alla Rete GARR il servizio di connettività di rete o altri servizi che la includono, quali la fornitura di servizi di housing, di hosting e simili, nonchè permettere il transito di dati e/o informazioni sulla Rete GARR tra due soggetti entrambi non autorizzati all'accesso sulla Rete GARR (third party routing);
    • utilizzare servizi o risorse di Rete, storage o calcolo, collegare apparecchiature o servizi o software alla Rete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili sulla Rete GARR e su quelle ad essa collegate;
    • creare o trasmettere o immagazzinare (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo;
    • trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming"), nonché permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività;
    • danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password), chiavi crittografiche riservate e ogni altro “dato personale” come definito dalle leggi sulla protezione della privacy;
    • usare le risorse e gli strumenti messi a disposizione dal GARR per fini principalmente commerciali quando non siano residuali rispetto alle attività istituzionali;
    • svolgere sulla Rete GARR ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa Internazionale, nonchè dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei servizi di Rete cui si fa accesso.
  • La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la Rete ed i suoi servizi è delle persone che li producono e diffondono. Nel caso di persone che non hanno raggiunto la maggiore età, la responsabilità può coinvolgere anche le persone che la legge indica come tutori dell’attività dei minori.
  • I soggetti autorizzati (S.A.) all'accesso alla Rete GARR, definiti nel documento "Regole di accesso alla Rete GARR", possono utilizzare la Rete ed i suoi servizi per tutte le proprie attività istituzionali. Si intendono come attività istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le attività all'interno di convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, la attività di ricerca, la didattica, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto terzi, con esclusione di tutti i casi esplicitamente non ammessi dal presente documento. 
    Altri soggetti, autorizzati ad un accesso temporaneo alla Rete (S.A.T.) potranno svolgere solo l'insieme delle attività indicate nell'autorizzazione. 
    Il giudizio finale sulla ammissibilità di una attività sulla Rete GARR resta prerogativa degli Organismi Direttivi del Consortium GARR.
  • Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla Rete GARR ed ai suoi servizi devono essere riconosciuti ed identificabili. Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l'accesso a utenti non identificati. Di norma gli utenti devono essere dipendenti del soggetto autorizzato, anche temporaneamente, all'accesso alla Rete GARR. 
    Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all'accesso alla Rete GARR (S.A.) gli utenti possono essere anche persone temporaneamente autorizzate da questi in virtù di un rapporto di lavoro a fini istituzionali. Sono utenti ammessi gli studenti regolarmente iscritti ad un corso presso un soggetto autorizzato con accesso alla Rete GARR.
  • È responsabilità dei soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla Rete GARR di adottare tutte le azioni ragionevoli per assicurare la conformità delle proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non avvengano utilizzi non ammessi della Rete GARR. Ogni soggetto con accesso alla Rete GARR deve inoltre portare a conoscenza dei propri utenti (con i mezzi che riterrà opportuni) le norme contenute in questo documento.
  • I soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla Rete GARR ed ai suoi servizi accettano esplicitamente che i loro nominativi (nome dell'Ente, Ragione Sociale o equivalente) vengano inseriti in un annuario elettronico mantenuto a cura degli Organismi Direttivi del Consortium GARR.
  • In caso di accertata inosservanza di queste norme di utilizzo della Rete e dei suoi servizi, gli Organismi Direttivi del Consortium GARR prenderanno le opportune misure, necessarie al ripristino del corretto funzionamento della Rete, compresa la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso alla Rete GARR stessa.
  • L'accesso alla Rete GARR ed ai suoi servizi è condizionato all'accettazione integrale delle norme contenute in questo documento.
AllegatoDimensione
Regolamento per l'accesso alle risorse informatiche108.46 KB
Legge 248 del 18/8/2000 ("Pirateria informatica")52.09 KB
Legge 23 dicembre 1993 n. 54795.91 KB
Legge 31 dicembre 1996 n. 675304.74 KB
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 513 (Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 1998)150.67 KB
Legge 22 aprile 1941 n. 633498.52 KB
Decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 185124.82 KB
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196744.55 KB