In data 8 giugno 2017 è stata firmata, dal Direttore Prof. Antonio Nuzzo e dal Presidente Avv. Mauro Vaglio, la Convenzione tra la LUISS Guido Carli e l’Ordine degli Avvocati di Roma per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense.
Ai sensi di tale Convenzione lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza può richiedere di essere ammesso a svolgere un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea. Pertanto, dal prossimo mese di settembre tutti gli studenti in possesso del suddetto requisito potranno presentare la domanda di anticipazione e iscrizione al registro dei praticanti secondo le modalità indicate qui in appresso.
La domanda redatta ai sensi dell’art. 41, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 deve essere presentata al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma corredata dai seguenti documenti:
1. Autocertificazione in cui lo studente dichiari di:
- essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione Europea (salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 17 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenenti all’Unione Europea);
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. Dichiarazione con indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
Durante lo svolgimento del semestre anticipato di tirocinio lo studente deve garantire la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alle settimana.
Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente tirocinante nella redazione degli atti, nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie e nell’assistenza alle udienze per un numero minimo di 12.
Nel caso in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata normale del corso, lo studente può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, sarà cancellato dal registro dei praticanti e il tirocinio rimarrà privo di effetti.
Il periodo di tirocinio rimarrà privo di effetti anche qualora lo studente, pur avendo conseguito il diploma di laurea, non provveda entro i successivi sessanta giorni a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
Al termine del semestre anticipato di tirocinio lo studente redige una relazione dettagliata sulle attività svolte che deve essere sottoscritta dal professionista. Il Consiglio dell’Ordine, effettuate le dovute verifiche, rilascerà allo studente un attestato di compiuto tirocinio semestrale.
Si rammenta, inoltre, che sarà possibile far valere il suddetto tirocinio anche per il conseguito dei CFU previsti dal corso di laurea per le “Altre Attività”. In questo caso, al fine di ottenere il riconoscimento dei CFU è necessario rivolgersi prima dell’avvio del tirocinio, al Career Services per la consegna della modulistica all’uopo.